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E quindi, notizie utilissime come questa le pubblichiamo qui su Beyond Genoa.
Per chi fosse interessato, questo è l’articolo che appunto il social di Zuccherberg non permette di pubblicare.
Chiedetevi perchè e datevi una risposta.

Questa mattina è stata ricca di contatti telefonici con appartenenti alle forze dell’ordine. 

Da queste telefonate è emerso in modo INEQUIVOCABILE che allo stato attuale NON ESISTE IL DECRETO ATTUATIVO che stabilisce chi controlla che cosa e come. 

L’esercente NON È UN PUBBLICO UFFICIALE e pertanto non può controllare i documenti di una persona. Mentre il poliziotto/ carabiniere non può controllare un documento sanitario coperto da privacy, in quanto commetterebbe un reato penale con l’aggravante di essere un pubblico ufficiale. (e ricordo che la responsabilità penale è personale)

Allo stato attuale ci sono solo le Faq del ministero che non hanno nessun valore ai fini dell’applicazione del decreto legge.

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

Mi informano che il seguente messaggio sta girando nelle chat interne alle forze dell’ordine, visto che allo stato attuale non esiste nessuna normativa in merito e nessuno sa come muoversi.

VADEMECUM CONCRETO OPERATIVO PER ESERCENTI E CLIENTI REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL DR.MARIANO AMICI

Il decreto legge n. 105/2021 ha forza di legge. Le norme ivi contenute sono, pertanto, immediatamente operative. Esse prevedono all’art. 3 l’accesso limitatamente alle attività al chiuso relative ai servizi di ristorazione, agli spettacoli, ai musei, alle piscine, alle sagre, alle fiere ai centri termali e centri culturali, alle sale da gioco, nonché ai concorsi pubblici, solo a chi sia stato vaccinato, anche con una sola dose, o a chi abbia effettuato un tampone, anche rapido, entro le 48 ore precedenti. L’entrata in vigore è prevista per il 5 agosto 2021. Tuttavia è essenziale evidenziare che il controllo della documentazione sulla vaccinazione o sul tampone viene delegato ai titolari o ai gestori delle strutture, che vi provvederanno con modalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 9 comma 10.

*INDICAZIONI PER I PROPRIETARI ED I GESTORI*

Non è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio che disciplina le modalità di verifica dei documenti, in sinergia con quanto previsto dal garante della privacy, per cui, allo stato, non è necessaria alcuna richiesta in tal senso per far accedere i clienti all’interno dei locali. I proprietari ed i gestori si devono astenere dall’effettuare questa richiesta perché, se richiedessero dati sensibili, potrebbero incorrere in denunce penali e risarcimenti danni in sede civile. Quando verrà approvato il protocollo di verifica delle cosiddette certificazioni verdi, vale a dire verrà emanato il DPCM, verrà effettuato un aggiornamento di questo vademecum, e sarà, ovviamente, immediatamente impugnato tale atto in sede di Tribunale Amministrativo.

*INDICAZIONI PER I CLIENTI*

Stante il fatto che non è stato approvato un protocollo per le modalità di verifica dei c.d. green pass, ciascuna persona ha diritto, ad oggi, e finchè non vi sarà approvazione del citato regolamento, di accedere in qualsiasi luogo senza esibire il certificato di vaccinazione o l’esito di un tampone. Qualora un gestore, a partire dal 5 agosto, in assenza di regolamento delle modalità di richiesta del green pass, dovesse, comunque, richiedere di esibirlo, occorre fargli presente che, ai sensi dell’art. 3 c. 1 n.4 della legge 105/2021, egli non ha tale facoltà. Il mainstream continua, infatti, erroneamente ad affermare che il green pass entrerebbe in vigore il 5 agosto, ma è solo l’astratta previsione che viene ad essere prevista da quella data, ma, nel concreto, nessuna norma limitativa è applicabile fino a quando non verrà emanato il decreto attuativo.

*L’ILLEGITTIMITÀ DEL GREEN PASS ITALIANO PERCHE’ CONTRARIO A QUELLO EUROPEO*

L’entrata in vigore del green pass italiano è prevista per il giorno 5 agosto, mentre il 12 agosto entrerà in vigore il green pass europeo previsto dal Regolamento UE n. 953/2021. Quest’ultimo, all’art. 10, restringe la facoltà di richiesta del green pass solo a favore delle autorità sanitarie e di quelle aeroportuali. Il governo italiano ha introdotto, pertanto, una norma che si discosta da quella europea, concretizzando una violazione di legge che potrà essere opponibile concretamente sia dai proprietari e gestori, sia dai clienti in caso di controlli. Bisognerà far verbalizzare che il DL n. 105/2021 è norma inapplicabile dal 12 agosto prevalendo su di essa l’art. 10 Reg.UE n. 953.

*IMPORTANTE AVVERTENZA SUGLI ESENTATI*

Sono esentati, ai sensi dell’art. 3 c.1 n. 3 del DL 105/2021, dal green pass, i soggetti esclusi per età della campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Anche questa circolare non è stata ancora emanata, per cui ciascuno può accedere a qualsivoglia locale od evento senza che possa essere verificato il green pass, in quanto può dichiarare di essere soggetto esente. Il titolare e/o il gestore deve far entrare.

Leonardo Santi

https://telegra.ph/Greenpass-come-opporsi-08-06

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