
Siamo così sicuri che

Non so quanti conoscano la vicenda relativa a questa Signora e lo scrivo con S maiuscola, a questa Donna e lo scriverei con due D maiuscole se potessi, ma nel caso informarsi please: basta digitare Rosanna Torteria Chivasso e voilà.
Comunque dopo mesi e mesi di multe e di pressioni ricevute -la Signora Rosanna aveva MAI chiuso il locale- adesso glie lo hanno chiuso.
Non commento lo spiegamento di forze impiegate perchè è meglio.
Tra l’altro, sembra che lei dica queste testuali parole: Io sono italica e quindi sembrerebbe che lei sia una LR, una Nazionale e non una cittadina.
Che vor dì? Nel caso informarsi please.
So, che ci saranno una moltitudine di persone che esulteranno per quello che le stanno facendo le forze dell’ordine.
Dico forze dell’ordine anche se loro sono solo gli “esecutori” ma i mandanti sono ben altri.
Io dico nulla che è meglio, ma vorrei suggerire se mi fosse permesso, a questi ragazzi a queste persone in divisa che non so come andrà a finire alla fine questa storia.
Probabilmente hanno avuto rassicurazioni da chi sta sopra di loro che nulla gli accadrà.
Ma sono così sicuri che i politici siano così affidabili, che siano persone che mantengono la parola data, nel caso la Legge, le Leggi gli/vi dessero torto?
Sono così sicuri che alla fine pagheranno loro cioè chi li ha comandati e gli ha dato degli ordini e non loro stessi invece?
Non lo so e lo si saprà solo vivendo.
Io fossi un Poliziotto o un Carabiniere non è che mi fiderei guaei.. ma questo conta meno di zero.
Buona fortuna ragazzi.
Art. 13 Costituzione della Repubblica Italiana
La libertà personale
è inviolabile.
Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della libert
à personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria
[1116,7] e nei soli casi e modi previsti dalla legge In casi eccezionali di necessit
à ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza pu
ò adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Mi dicono e quindi copio e incollo, cari rappresentanti delle forze dell’ordine, se lo sapete che la Signora Rosanna può denunciare penalmente CIASCUNO dei Carabinieri operanti stamattina per il sequestro del suo esercizio?
OGNUNO DI LORO, COME PERSONA FISICA E’ RESPONSABILE IN SOLIDO DEI GRAVISSIMI DANNI ARRECATI
Pensate che l’Arma pagherà le spese legali per difendere questi suoi membri?

E siccome sembra che sia solo colpa dei carabinieri, allego questo scritto e con tanto di link a fondo post.
Scritto da un Sindacato di POLIZIA.
VOLANTINO A TUTELA DEGLI OPERATORI DI POLIZIA E DEI MILITARI
Da Redazione SUPU Pubblicato il 05/09/2020 In Senza Categoria 42
VOLANTINO A TUTELA DEGLI OPERATORI DI POLIZIA E DEI MILITARI
Gli operatori di polizia e i militari debbono conoscere le sottonotate leggi e decreti, al fine di evitare di violare l’art. 28 della Costituzione che sancisce: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
1. DALLA GAZZETTA UFFICIALE LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152, ART. 5:
“E’ vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”.
2. DECRETO LEGGE 155 DEL 2005 CHE PROIBISCE DI CIRCOLARE IN LUOGHI PUBBLICI CON IL VISO COPERTO:
Le misure antiterrorismo del citato decreto legge 155 del 2005 rendono più severa la legge n. 152 del 1975, che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto: la pena passa da 6 mesi o un anno di reclusione a 2 anni di reclusione e l’ammenda da 1000 a 2000 euro.
3. ART. 16 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Ogni cittadino può circolare o soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica o di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
- SI FA PRESENTE CHE I DPCM EMANATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI sono atti amministrativi provvisori che non hanno forza di legge e devono essere convertiti in legge entro 60 giorni e che tuttavia non possono annullare o sostituire le leggi in vigore o porsi contro la costituzione della repubblica italiana o contro i trattati internazionali.
- Difatti il DPCM si pone in una posizione gerarchica di livello inferiore rispetto alla Costituzione ed alle Leggi, come previsto dalla gerarchia delle Fonti del Diritto.
- La gerarchia delle fonti, nel diritto, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.
SI FA NOTARE INOLTRE CHE I DPCM IN MATERIA DI SANITA’ POSSONO ESSERE APPLICATI SOLO IN CASO DI PANDEMIA, evento che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ancora non ha dichiarato con atto ufficiale.
SECONDO LE CITATE LEGGI, GLI UFFICIALI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, NELL’ATTO DI EMETTERE UN VERBALE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI SPROVVISTI DI MASCHERINA, COMMETTONO I SEGUENTI REATI:
- istigazione a commettere delitti, art. 414 del cpp: ”chiunque pubblicamente istiga a commetere uno o piu’ reati e’ punito, per il solo fatto dell’istigazione, fino a un anno di carcere oppure con la multa di 206,00 euro se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni”;
- violenza privata art. 610 cpp: “chiunque con violenza o minaccia constringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a 4 anni.
- procurato allarme art. 658;
- abuso di autorita’ art. 608 cpp;
- attentato ai diritti politici del cittadino art. 294 cpp.
CARI OPERATORI Di POLIZIA
considerato quanto detto sopra, visto l’ art. 28 della costituzione della repubblica italiana, con la vostra azione di verbalizzare e contestare il mancato uso della mascherina, voi potreste essere perseguiti individualmente sia penalmente e civilmente e condannati a risarcimento dei danni fino a 15.000 euro piu’ spese legali per il processo.
a conferma di quanto detto esistono gia’ sentenze di giudici di pace che hanno annnullato i vostri verbali (sentenza del 29.07.2020 del giudice di pace di Frosinone)
Morale: io fossi in voi non sarei così tranquillo.
Io, ma conta nulla.
Però, hai visto mai si trovasse quel famoso Giudice a Berlino?
Io sto con Rosanna. E per fortuna non sono il solo.
P.S. Il link non me lo si fa pubblicare come tale, penso perchè GOOGLE dice che il Sito non è sicuro..
Se lo dice GOOGLE che il sito di un Sindacato di Polizia non è sicuro, dobbiamo starcene a quanto pare.
Questo è il mondo di oggi.
Quindi ve lo metto non come link: http://www.sindacatosupu.it/volantino-a-tutela-degli-operatori-di-polizia-e-dei-militari/